Art. 15.
(Leggi regionali).

1. Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, a emanare apposite leggi per l'attuazione delle disposizioni del presente capo. Nelle more dell'entrata in vigore della normativa regionale, le disposizioni del presente capo sono comunque immediatamente applicabili.